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Polizza Super EcoSisma Bonus 110% ... alcune precisazioni

Cosa è

Il Super EcoSisma bonus è una polizza di responsabilità civile dedicata a liberi professionisti e società per tutelarli nell'ambito dell'esercizio dell'attività di attestazione e asseverazione ai sensi dell'Art. 119 del D.L. n. 34/2020 ( c.d. "Decreto Rilancio").

A Chi si rivolge

A liberi professionisti, studi associati e società ESCLUSIVAMENTE per lo svolgimento dell'attività di  attestazione e asseverazione ai sensi dell'Art. 119 del D.L. n.  34/2020 ( c.d. "Decreto Rilancio") 

Cosa assicura

Il professionista deve svolgere la propria attività professionale con la massima diligenza, secondo le norme del codice civile e secondo le leggi e i regolamenti che disciplinano la sua professione, ed è responsabile dei danni causati a terzi nello svolgimento della sua prestazione professionale di attestazione e asseverazione ai sensi del decreto.

Durata della Polizza

La polizza è emessa per la durata di un anno senza il tacito rinnovo.


Forma dell'assicurazione

La polizza è redatta in forma "Claims Made" e copre le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell'assicurato, avanzate per la prima volta durante il periodo di assicurazione e regolarmente denunciate ali Assicuratori durante il medesimo periodo o durante la postuma.

Poichè la polizza ha retroattività al 17.07.2020, cioè pari alla data di entrata in vigore del c.d. Decreto rilancio, le richieste di risarcimento oggetto di copertura riguardano gli errori commessi dal professionista, o da un suo collaboratore, in qualunque momento antecedente al periodo di assicurazione ma entro tale data, purchè non noti al momento della stipula della polizza.

Copertura delle circostanze

la Polizza SuperEcoSisma Bonus prende in carico la notifica da parte dell'assicurato di atti, fatti e/o contestazioni che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento future, le cosiddette circostanze.

Le circostanze denunciate agli assicuratori durante il periodo di copertura garantiscono all'assicurato di poter trasmettere la successiva richiesta di risarcimento derivante da tale circostanza anche dopo la scadenza del periodo di assicurazione e pertanto anche nel caso in cui il contratto non fosse più  in vigore.

Postuma

in caso di decesso, cessazione definitiva dell'attività o cessazione dell'efficacia dei provvedimenti stabiliti dal Decreto n. 34/2020, l'assicurato ha diritto a un periodo di postuma entro cui poter notificare eventuali richieste di risarcimento e/o circostanze ricevute successivamente alla data di scadenza del contratto e relative ad errori commessi durante il periodo di assicurazione o nel periodo antecedente, purchè non noti alla stipula della polizza.

Il periodo di postuma è di 10 anni, si attiva automaticamente dalla data di scadenza del contratto ed è gratuito.

Fatturato

Per fatturato, al netto di IVA, si intende il volume d' affari relativo alla sola attività di attestazione/asseverazione di cui all'Art. 119 del D.L: n. 34/2020 

( "Decreto Rilancio") rilevabile:

- dall'ultimo Modello Unico oppure,

- dall'ultima Comunicazione Dati IVA, o

- dall'ultima Dichiarazione IVA.

Per tutti i soggetti che non siano tenuti alla presentazione della Diciarazione IVA, il fatturato è il totale dei compensi o il totale dei ricavi desumibili dalla dichiarazione dei redditi.

Attività professionale non assicurabile

Non rientrano nell'ambito di applicazione del prodotto qualsiasi attività diversa dell'attestazione e asseverazione ai sensi dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Si fà presente che alcuni Assicuratori assumono il rischio anche senza franchigia;

Si raccomanda la dovuta attenzione alle incongruenze: esempio, nella Polizza base vengono dichiarati compensi molto bassi rispetto ad  asseverazioni molto costose.

Si ricorda che in caso di sinistro la Compagnia andrà a verificare quanto dichiarato nel questionario.

Si raccomanda la stipula di una polizza "capiente";  inoltre bisogna fare attenzione anche al vincolo di solidarietà: in caso di coinvolgimento di più soggetti gli assicuratori rispondono ma sempre a tutela dell'assicurato e riservandosi il diritto per eventuali azioni di rivalsa.

Tra le varie ipotesi di responsabilità si ricordano anche gli aspetti di natura penale: falsità ideologica in certificati e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ( artt. 481 e 640 bis del C.P:) . E'  perseguibile anche la sola presentazione di documenti falsi quindi anche prima di ottenere l'approvazione necessaria.

 Quindi si raccomanda anche di valutare la stipula di una Polizza di Tutela Legale.

Polizza R.C. Asseverazioni, facciamo il punto!

- Adeguatezza 

- Regolazione del premio 

- Terzietà

- Postuma

Adeguatezza: il massimale della polizza RC Professionale Asseverazione,  di cui all'Art. 119 del D.L. 34/2020,  deve essere adeguato al numero e all'entità dei lavori.

Questo significa che il professionista dovrà stipulare una Polizza con un massimale valutando, anche in sede di rinnovo, la congruità del massimale rispetto all'entità e alla complessità dei lavori svolti.

Adeguatezza non significa che il massimale deve essere pari alla somma dei cantieri da asseverare. Non necessariamente. L'adeguatezza dipende dalla propria valutazione dei rischi, dalle richieste dei committenti e dalle indicazioni di ENEA e dell'Agenzia delle Entrate.

Regolazione Premio: per evitare scoperture, è opportuno che, al termine di ogni annualità assicurativa, il professionista comunichi il fatturato consuntivo realizzato in ambito 110% ai fini della regolazione del premio.

Terzietà: cosa succede se il professionista assevera lavori che ha seguito direttamente, ad esempio come progettista o come direttore dei lavori?

La Polizza RC Professionale Asseverazione Superecosismabonus garantisce comunque piena copertura, introducendo uno scoperto percentuale necessario a gestire il maggior profilo di rischio di questa situazione.

Questo solo per quanto riguarda l'Eco Bonus, nel caso di Sisma Bonus, invece, è il legislatore a prevedere che la figura sia la medesima.

Postuma gratuita e automatica in caso di:

1) Decesso dell'Assicurato

2) Cessazione dei benefici di Legge - D.L. 34/2020

3) Cessazione dell'attività professionale in ambito 110% e non l'attività professionale complessiva.

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