L’intelligenza artificiale non è più una promessa lontana: è già dentro le nostre vite. Decide chi merita un prestito, chi passa un colloquio, chi ha diritto a una cura. Una forza potente, capace di generare progresso, ma anche di minacciare diritti fondamentali se lasciata senza regole.
Per questo, il GDPR e, più recentemente, l’A.I. Act europeo del 2024 rappresentano insieme la prima linea di difesa: un binomio normativo che protegge i cittadini dal rischio che la tecnologia si trasformi in una scatola nera incontrollata.
Art. 22 GDPR: il limite alla “scatola nera”
Il cuore del GDPR è nell’articolo 22, che vieta le decisioni unicamente automatizzate con effetti significativi sulla vita delle persone.
Nessun algoritmo può avere l’ultima parola.
Un software di selezione del personale, ad esempio, non può da solo decretare chi viene assunto o escluso: serve sempre un intervento umano, capace di valutare sfumature che la macchina non coglie.
Questo principio si traduce sostanzialmente in tre pilastri:
Trasparenza: spiegare in modo chiaro la logica degli algoritmi.
Informazioni comprensibili: non formule generiche, ma spiegazioni concrete sulle conseguenze.
Revisione umana: possibilità di contestare, ricorrere e chiedere una valutazione non automatizzata.
A.I. Act 2024: l’approccio basato sul rischio
Se il GDPR presidia il diritto alla protezione dei dati, l’AI Act si concentra sull’intera tecnologia, adottando un approccio risk-based che classifica i sistemi di intelligenza artificiale in base al loro livello di rischio.
Rischio inaccettabile: si pensi ai sistemi vietati (es. social scoring, manipolazioni subliminali, raccolta massiva di dati biometrici senza consenso).
Alto rischio: obblighi severi, come per AI in ambito sanitario, valutazioni bancarie, assunzioni automatizzate. Questi sistemi richiedono:
supervisione umana continua,
monitoraggio costante,
meccanismi di correzione degli errori.
Rischio limitato o minimo: obblighi proporzionati, soprattutto in termini di trasparenza.
L’obiettivo è chiaro: bilanciare innovazione e tutela dei diritti, prevenendo abusi e costruendo fiducia.
Sinergia normativa: GDPR + A.I. Act
Il GDPR, con il suo art. 6, vieta la raccolta massiva dei dati senza una base giuridica. L’AI Act aggiunge un ulteriore strato di protezione, imponendo controlli specifici sui sistemi più invasivi, come l’uso indiscriminato dei dati biometrici.
Insieme, le due normative delineano un ecosistema fatto di:
Trasparenza e spiegabilità: logiche comprensibili, non codici incomprensibili.
Supervisione e contestabilità : diritto di opposizione e revisione umana.
Ruolo delle autorità indipendenti: garanti del corretto equilibrio tra mercato e diritti.
Etica dell’intelligenza: la bussola che guida l’uso della tecnologia verso fini giusti e sostenibili.
In conclusione: l’equilibrio tra uomo e macchina
Il messaggio è forte: la tecnologia deve restare al servizio dell’uomo, non viceversa.
Il GDPR e l’AI Act non sono freni al progresso, ma guide per un’innovazione responsabile, che non sacrifica la dignità sull’altare dell’efficienza.
Nessun algoritmo può definire da solo il destino di una persona.
Dietro ogni dato, c’è una storia. Dietro ogni algoritmo, una vita.
E in questo equilibrio tra innovazione e diritti, prende forma l’etica dell’intelligenza: una bussola che orienta il futuro verso un progresso che ha la persona sempre presente. .
Tabella comparativa – GDPR vs AI Act 2024
GDPR (Reg. UE 2016/679)
AI Act (Reg. UE 2024/1689)
Obiettivo principale: Proteggere i dati personali e i diritti fondamentali delle persone fisiche.
Regolare lo sviluppo, l’immissione sul mercato e l’uso dei sistemi di intelligenza artificialeAmbito di applicazione.
Tutti i trattamenti di dati personali effettuati da soggetti pubblici e privati.
Tutti i sistemi di AI immessi sul mercato o utilizzati nell’UE (anche se sviluppati altrove).
Principi chiave:
Liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità, integrità e riservatezza.
Classificazione basata sul rischio, trasparenza, robustezza tecnica, supervisione umana, sicurezza e accountability.
Articolo cardine: Art. 22 - divieto di decisioni unicamente automatizzate con effetti significativi.
Classificazione dei sistemi di AI in livelli di rischio (inaccettabile, alto, limitato, minimo).
Divieti principali:
Raccolta o uso di dati senza base giuridica (es. art. 6)
Sistemi ad alto rischio senza conformità: vietati.
Divieto assoluto per AI ad alto rischio inaccettabile (es. social scoring, manipolazioni subliminali, sorveglianza biometrica di massa).
Diritti garantiti ai cittadini:
Accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, diritto a non subire decisioni solo automatizzate.
Diritto a sistemi di AI trasparenti, spiegabili, con supervisione umana.
Diritto a ricorso e contestazione delle decisioni.
Obblighi per le organizzazioni: Informare in modo chiaro, garantire basi legali per i trattamenti, misure di sicurezza, DPIA (Data Protection Impact Assessment)Valutazione di conformità per i sistemi ad alto rischio, monitoraggio e supervisione costante, registrazione nei database UE, audit e tracciabilità.
Ruolo delle Autorità: Garante della Privacy nazionale e Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB)
Autorità nazionali competenti designate + AI Office della Commissione Europea.
Visione etica: Centralità della persona, protezione della dignità, equilibrio tra tecnologia e diritti.
Promozione di un’AI affidabile, sicura, al servizio dell’uomo, con approccio “risk-based”
In sintesi:
Il GDPR è il baluardo della privacy e dei dati personali, con focus sulla protezione dai trattamenti illeciti.
L’AI Act è il regolatore della tecnologia AI, con focus sul rischio, sulla trasparenza e sull’uso etico dei sistemi.
Insieme, creano un ecosistema normativo integrato che bilancia innovazione e diritti fondamentali.
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